Art. 4.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30

 

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gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1o febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.